Descrizione
Ordinanza n. 90/2026 Stimigliano, 28/09/2026
IL SINDACO
VISTO il D.Lgs. 18/2023 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e, in particolare, l’art. 50, relativo alle competenze del Sindaco in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
VISTA la comunicazione/nota prot. n 6431 DEL 28/09/2026, trasmessa da ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI, con la quale è stata segnalata la non conformità dei parametri dell’acqua destinata al consumo umano relativamente presso la Fontanella pubblica Piazza dei Ceramisti – Stimigliano Scalo;
CONSIDERATO che, sulla base degli accertamenti effettuati, l’acqua erogata su tutto il territorio di Stimigliano non risulta, allo stato attuale, conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente per il consumo umano;
RITENUTO, pertanto, necessario adottare, a tutela della salute pubblica, un provvedimento contingibile e urgente volto a vietare temporaneamente l’utilizzo dell’acqua per uso potabile fino al ripristino delle condizioni di conformità;
ORDINA
A decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, è vietato utilizzare l’acqua destinata al consumo umano per uso potabile, limitatamente alla distribuzione del territorio di Stimigliano Scalo
Salvo diverse indicazioni dell’Autorità sanitaria competente, l’acqua potrà essere utilizzata esclusivamente per gli usi igienici e domestici non potabili, con le modalità eventualmente indicate dagli enti competenti.
Il presente divieto resterà in vigore fino alla comunicazione ufficiale di ripristino della potabilità e della conformità dell’acqua ai parametri previsti dalla normativa vigente.
Si dispone la massima diffusione della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e attraverso gli ulteriori canali di comunicazione ritenuti opportuni, al fine di garantire la tempestiva informazione della popolazione interessata.
La presente Ordinanza viene trasmessa, per quanto di competenza, a:
- Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione;
- Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo;
- Comando di Polizia Locale;
- All’APS – Azienda Pubblica Sabina.
AVVERTE
Che la violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
Il Sindaco
Dott Franco Gilardi
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Ultimo aggiornamento: 29 settembre 2026, 10:55